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Autotrasporto: resa nota dall'agenzia delle entrate la misura delle deduzioni forfetarie di spese non documentate. Confermato il riconoscimento, anche per il 2015, del credito d'imposta spettante per il ssn sui premi di assicurazione versati nel 2014

Con comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2015 sono state determinate le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2014

Con comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2015 sono state determinate le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2014 con importi ridotti rispetto a quanto già previsto nel 2014.

In particolare:

  1. le imprese di autotrasporto merci - conto terzi e conto proprio - possono recuperare nel 2015 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2014 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";
  2. per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2014, nelle seguenti misure sostanzialmente ridotte (a circa un terzo) rispetto allo scorso anno:

a) 6,30 euro (35% dell'importo spettante per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti) per i trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa;

b) 18,00 euro per i trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma all'interno della Regione o delle Regioni confinanti;

c) 30,00 euro per i trasporti effettuati oltre l'ambito di cui al punto b).

La ragione della riduzione degli importi va ricercata in una mancanza di copertura finanziaria.

  • Data inserimento: 03.07.15
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 1997