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Autorità per l’energia: disposte tre verifiche ispettive presso fornitori che hanno venduto energia elettrica da fonti rinnovabili

L’Autorità per l’energia vuole verificare, presso tre venditori, che la stessa energia derivante da fonti rinnovabili, non sia stata contrattualizzata più volte

Verificare che il quantitativo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, non sia venduto più volte, e in più contratti, è uno dei compiti dell’Autorità per l’energia. La vendita di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili, alternativa a quella tradizionale, è una delle possibilità che i fornitori possono offrire ai clienti finali. Vale la pena di precisare che la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili è più onerosa di quella tradizionale e, quindi, chi la contrattualizza deve avere tale  consapevolezza. Capita che, invece, soprattutto nella fase delle proposta contrattuale per la fornitura, l’agente o il commerciale, evidenzi al potenziale cliente, la sola possibilità di essere rifornito con energia rinnovabile senza però dare risalto al fatto che le tariffe applicate saranno più elevate di quelle per le forniture “normali”. E’ del tutto evidente che, in generale, la sensibilità dei clienti finali, porti ad optare per le forniture di energia rinnovabili, senza però rendersi conto dei maggiori costi che verranno applicati in bolletta o fattura, che a volte sono particolarmente significativi.

Con la deliberazione 05/03/2015 n. 87, l’Autorità intende verificare su un campione di venditori, la correttezza dei contratti stipulati, con esclusivo riferimento al fatto che la stessa energia rinnovabile non possa essere venduta più volte per il medesimo periodo a soggetti diversi. E’ quindi una verifica che vede coinvolti i fornitori di energia elettrica e non i loro clienti finali.

Tali verifiche ispettive, da parte dell’Autorità, sono possibili in quanto esiste una specifica deliberazione (la n. 104/11), che promuove la trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, garantendo la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabili. Fra i punti della delibera si riscontra che l’Autorità:

- ha previsto che, per assicurare che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile, si utilizzino, ai fini delle verifiche, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e che, nelle more dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine, previste dal decreto legislativo 28/11, si utilizzino i titoli CO-FER, di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;

- ha definito la data (31 marzo) entro la quale ciascuna società di vendita si debba approvvigionare delle garanzie di origine necessarie con riferimento a ciascun anno;

- ha previsto che, per l’energia elettrica venduta per la quale una società di vendita non si sia approvvigionata delle relative garanzie di origine, la medesima società versi alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. un corrispettivo pari al prodotto tra la medesima quantità di energia elettrica e due volte il prezzo medio di contrattazione delle garanzie di origine rilevato dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. nella sede di contrattazione e tramite contrattazioni bilaterali;

- ha previsto che ciascuna società di vendita, che propone offerte di energia rinnovabile, indichi, nel proprio materiale promozionale e informativo, oltre alle varie informazioni obbligatorie, le caratteristiche delle medesime offerte;

- ha integrato il Codice di condotta commerciale, al fine di prevedere che nel caso di contratti di fornitura di energia elettrica, occorra evidenziare separatamente anche la componente tariffaria A3, finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate;

- ha previsto che ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, riporti, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:

a) le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni previste dall’apposita normativa, relative al mix energetico dell’energia elettrica complessivamente venduta;

b) eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica venduta;

- ha previsto che le condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita di energia rinnovabile si applichino alle offerte di energia rinnovabile presentate a decorrere dall’1 ottobre 2011 e all’energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall’1 gennaio 2012 sottostante ai contratti di vendita di energia rinnovabile siglati a decorrere dall’1 ottobre 2011;

Le tre verifiche ispettive hanno quindi lo scopo di accertare la corretta applicazione delle condizioni definite dall’Autorità per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Inoltre, vale la pena di dare evidenza al fatto che la Direzione Mercati dell’Autorità ha segnalato alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli la necessità di effettuare ulteriori verifiche ispettive da eseguire in materia di promozione della trasparenza dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Le verifiche ispettive verranno effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza.

  • Data inserimento: 08.06.15