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Attività della panificazione e/o pasticceria: per la Regione del Veneto, gli scarichi reflui di tali attività, sono sempre assimilati a quelli domestici

Con il piano regionale delle acque, la Regione del Veneto, ha da tempo stabilito, che le acque reflue provenienti da attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa, sono sempre assimilate a quelle domestiche. Di conseguenza non vi è un problema di rispetto dei limiti di scarico dei reflui, in quanto sempre ammessi nei corpi ricettori, e non necessitano di particolari autorizzazioni.

Vista la dicitura riportata nel piano regionale delle acque del Veneto, si ritiene che fra le attività in questione, possano ritrovarsi anche quella della panificazione e della pasticceria.

Va evidenziato che, con il DPR 19/10/2011, n. 227 (semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale), viene precisato che in assenza di specifica normativa regionale, sono considerate acque reflue assimilate alle domestiche, quelle che derivano da “laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività”.

Dalla data di approvazione del “Piano di tutela delle acque”, con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, la Regione Veneto si è dotata di una propria specifica normativa regionale sulle acque. In tale senso, come previsto dalla normativa statale sopra richiamata, “i reflui scaricati dalle attività di panificazione e/o pasticceria, sono sempre assimilati a quelli domestici”.

Nel Piano regionale delle acque viene inoltre precisato all’articolo 21, comma 6, che “Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, l’autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale della caratteristiche dello scarico. L’autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto”.

E’ evidente che, nella Regione del Veneto, non essendo stati definiti limiti ai reflui del mestiere della ristorazione, gli scarichi sono sempre ammessi nei corpi ricettori, senza necessità di autorizzazione alcuna (perché richiesta in fase di costruzione). Peraltro il tutto (in relazione alla non necessità dell’autorizzazione), si evince anche dall’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che riporta quanto segue: “Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente”.

La stessa posizione viene ribadita all’articolo 124, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 che cita espressamente “… gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”.

  • Data inserimento: 26.02.12