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Approvo

Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO: Regolamento e nuove disposizioni.

Con la stesura del Regolamento gli organi del Fondo SANI.IN.VENETO confermano l’avvio dei versamenti al 16 settembre con alcune precisazioni e novità operative.

In attuazione dell’Accordo Regionale del 5 luglio 2013, che ha promosso il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SANI.IN.VENETO, sono stati costituiti gli Organi statutari del Fondo ed è stato redatto l’articolato delle principali disposizioni del Regolamento, il cui testo èstatovisto e approvato dalle parti sociali e dagli stessi Organi del Fondo.

Con la redazione finale del testo approvato sono state definite alcune importanti precisazioni e alcune varianti rispetto a quanto previsto nelle precedenti note relative agli accordi regionali del 12 giugno e del 5 luglio 2013.

 

Riportiamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni del Regolamento, con le relative precisazioni e novità introdotte:

 

 

1)      SFERA DI APPLICAZIONE

Non vi sono novità rispetto a quanto specificatamente definito dagli Accordi regionali.

Il Fondo SANI.IN.VENETO è rivolto ai dipendenti di imprese del Veneto che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi artigiani di tutti i settori, con esclusione di quello edile, stipulati ai diversi livelli dalle parti firmatarie.

Il Fondo potrà accogliere tra i propri aderenti/iscritti anche le imprese non venete, a condizione che applichino la contrattazione artigiana del Veneto (compresa l’adesione ad EBav). Inoltre potranno aderire al Fondo le stesse Organizzazioni datoriali e sindacali venete promotrici di SANI.IN.VENETO, comprese le loro articolazioni territoriali e gli enti dalle stesse promossi.

 

 

2)      DENUNCIA DEI DATI (AZIENDE ADERENTI – LAVORATORI ISCRITTI)

I dati relativi ai lavoratori verranno comunicati al Fondo tramite l’EBav, entro il 16 del mese successivo a quello di competenza, utilizzando il nuovo mod. B/02.

Il B/02 riporta la stessa anagrafica aziendale e si riferisce agli stessi dipendenti indicati nel modello B/01 (denuncia mensile delle quote Ebav) e sarà trasmesso all’Ente con le stesse modalità.

Quindi nei due modelli, B/01 e B/02, vi sarà la stessa anagrafica aziendale e lo stesso elenco dei dipendenti, ai quali corrisponderanno le relative quote da versare. Non necessariamente il dipendente avrà entrambe le imputazioni di quota, a causa delle diverse regole che determinano la contribuzione EBav rispetto a quella di SANI.IN.Veneto.

L’ente bilaterale sta approntando i tracciati per la predisposizione del nuovo modello in modo che entro il 16 settembre p.v. le aziende provvedano alla trasmissione all’Ente dei modelli B/02 relativi al mese di agosto e ai mesi arretrati di maggio, giugno e luglio 2013.

 

Il mod. B/02, oltre a contenere la denuncia dei dati, funge anche da dichiarazione aziendale di pagamento e di adesione al Fondo. Le imprese pertanto non dovranno effettuare alcuna registrazione preventiva: la loro adesione avviene con la compilazione degli appositi spazi previsti nel modello B/02, che comporta in automatico anche l’iscrizione dei lavoratori in forza. Analoga iscrizione avverrà per i lavoratori  assunti e dichiarati successivamente.

L’adesione/iscrizione è perfezionata con l’invio ad EBav dell’autorizzazione alla riscossione delle quote (modello emesso da EBav a seguito dell’invio del primo B/02) e mantenuta con la trasmissione mensile del modello B/02 e con la regolarità della relativa contribuzione.

 

 

 

3)      QUOTA DI VERSAMENTO

Da maggio 2013 la quota di versamento al Fondo a carico impresa è di € 8,75 mensili  per ogni dipendente.

Dal 1° gennaio 2014 la quota passa a € 10,42 mensili (pari ad € 125,00 su base annua, 12 mesi).

 

L’Accordo Regionale del 5 luglio 2013 aveva previsto che, assieme alla quota di agosto 2013, le imprese provvedessero a versare gli arretrati relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio.

Nel testo finale del Regolamento è stata prevista una dilazione del pagamento delle quote arretrate fissando una nuova scaletta dei versamenti, correnti e arretrati (vedi punto MODALITA’ DI RISCOSSIONE), con le seguenti cadenze:

quote di maggio e giugno: pagamento entro il mese di settembre;

quote di luglio ed agosto: pagamento entro il mese di ottobre;

quote di settembre ed ottobre: pagamento entro il mese di novembre;

quote da novembre 2013 in poi: pagamento entro il mese successivo.

 

Rimandando alla precedente notizia n° 1092 del 24.06.2013,si ricorda che le aziende venete hanno finora accantonato a titolo di “assistenza sanitaria integrativa” le quote contributive dei mesi da febbraio a maggio 2013. Tale accantonato,con gli opportuni adeguamenti ai dipendenti in forza nei successivi mesi da maggio ad agosto, può essere utilizzato per il versamento delle quote da effettuarsi alle scadenze sopra riportate.

 

Mentre i pagamenti risultano come sopra dilazionati, le denunce mensili relative ai mesi arretrati di maggio, giugno e luglio, ed al mese corrente di agosto 2013, dovranno essere trasmesse ad EBav tramite quattro modelli B/02 entro il 16 settembre 2013 (vedi punto precedente DENUNCIA DEI DATI).

 

 

4)      TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO E PERIODI ASSICURATI

Sono destinatarie del versamento tutte le tipologie di rapporto di lavoro dipendente (lavoratori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato, i part time, gli apprendisti, i lavoranti a domicilio..) ad eccezione delle seguenti tipologie:

-       Part time con orario pattuito inferiore al 10% su base mensile;

-       Lavoratori di età superiore ai 67 anni;

-       Lavoratori a chiamata;

I lavoratori con queste tipologie di rapporto di lavoro sono esclusi dalla contribuzione al Fondo e conseguentemente non hanno diritto ad alcuna prestazione da parte del Fondo.

 

Per i dipendenti soggetti a contribuzione, questa decorre dal mese di assunzione se la stessa avviene entro il 15esimo giorno del mese. Altrimenti la contribuzione e la conseguente iscrizione al Fondo decorre dal mese successivo.

Nel caso di cessazione del rapporto avvenuta dopo il 15esimo giorno del mese la contribuzione è dovuta per tutto il mese.

 

Durante il rapporto di lavoro la contribuzione è dovuta per tutti i 12 mesi dell’anno.

 

La contribuzione non è dovuta esclusivamente per i mesi in cui il lavoratore è assente per:

- aspettativa non retribuita con assenzaper tutto il mese;

- sospensione dal lavoro attivata con le procedure previste dagli Accordi regionali (sospensione per mancanza di lavoro e CIG in Deroga) con meno di 300 € nel mese di imponibile fiscale (o in mancanza un imponibile previdenziale) come risultante da cedolino paga;

- congedo parentale a titolo di astensione facoltativa con assenzaper tutto il mese.

 

Quando l’assenza per aspettativa non retribuita, prevista dal contratto di lavoro o concordata per esigenze personali del dipendente, dovesse protrarsi per più mesi, la mancanza di contribuzione comporta la perdita del diritto del dipendente alle prestazioni del Fondo. E’ facoltà dell’azienda di provvedere comunque al versamento della contribuzione, al fine di mantenere la continuità del diritto prestazioni.

Per gli altri due eventi, “SOSPENSIONE” e “ASTENSIONE FACOLTATIVA”, per i quali nelle condizioni sopra citate l’azienda è esonerata dal versamento, il FONDO provvede con propria “RISERVA SOLIDALE” ad integrare le quote garantendo il diritto alle prestazioni.

Per ognuno dei due eventi l’azienda non versa ed il lavoratore mantiene la qualità di iscritto beneficiario.

 

 

 

5)      MODALITA’ DI RISCOSSIONE

Non essendo possibile il versamento tramite F24, come avviene per la normale contribuzione EBav, per la raccolta mensile delle contribuzioni a SANI.IN.VENETO l’Ente sta predisponendo l’avvio di un nuovo sistema di riscossione denominato SDD.

In attesa di specifiche comunicazioni Ebav sulla messa a punto della procedura SSD, che sarà l’unico sistema a disposizione per i pagamenti in questione, diamo di seguito una sintesi della nuova modalità di pagamento/riscossione.

 

Il meccanismo di riscossione è basato sui dati contenuti nei modelli B/02 inviati dalle imprese. Una volta ricevuto il B/02 dall’azienda, l’Ebav trasmetterà alla banca ove l’azienda ha il proprio conto corrente, l’importo a saldo del B/02, affinché sia operato il relativo prelievo.

Le aziende pertanto non dovranno operare materialmente alcun versamento.

Ad avvenuta riscossione l’EBAV provvederà a trasferite a SANI.IN.VENETO le quote mensili corredate dai dati dei dipendenti.

Il mod. B/02, oltre a contenere la denuncia dei dati, autorizza l’Ente Bilaterale al prelievo sul conto corrente aziendale delle quote di contribuzione mensili in favore di SANI.IN.Veneto.

A questo scopo nell’anagrafica aziendale del modello B/02 si dovrà indicare il codice IBAN dell’impresa.

Al fine della massima trasparenza nella procedura adottata, a seguito dell’invio del primo modello B/02, l’EBav provvederà comunque a far pervenire all’azienda apposito stampato contenente la conferma dell’autorizzazione di prelievo delle quote. Una volta sottoscritto dall’azienda e restituito ad EBav, consentirà all’Ente di garantire al Fondo la regolarità contributiva dell’azienda ai fini del diritto alle prestazioni sanitarie in favore dei dipendenti.

 

 

6)      MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

L’impresa che versi in una situazione di grave difficoltà che non consenta il tempestivo e regolare versamento delle quote potrà richiedere, secondo modalità che dovranno essere definite dal CdA, che il Fondo subentri temporaneamente nel versamento delle contribuzioni fino ad un massimo di 3 mensilità. La sospensione temporanea può avvenire solo dopo l’autorizzazione del CdA che andrà a fissare anche le modalità di restituzione.

 

Negli altri casi, il mancato versamento da parte delle imprese per un periodo superiore ai tre mesi determina, oltre all’attivazione da parte del Fondo delle azioni necessarie per l’incasso delle quote dovute, la sospensione delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. Tale sospensione sarà comunicata al lavoratore.

Dal 1° gennaio 2014 verrà applicato, nei casi di ritardato versamento dei contributi, dapprima il tasso legale e successivamente il tasso legale maggiorato di due punti secondo la temporizzazione deliberata dal CdA. 

 

7)      DECORRENZA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni del Fondo sono a disposizione del personale in forza presso i datori di lavoro in regola con i relativi versamenti a SANI.IN.Veneto e spettano per gli eventi che insorgono a partire dal 4° mese successivo all’iscrizione. In pratica dal quarto mese successivo alla data di decorrenza del primo versamento (dopo tre versamenti regolari e continuativi).

Tenuto conto che le quote sono raccolte a partire da maggio 2013, i dipendenti per i quali vengono operati i versamenti da maggio ad agosto potranno accedere alle prestazioni già per eventi occorsi dal 1° agosto 2013.

Per i dipendenti assunti da giugno 2013 in poi l’accesso alle prestazioni avverrà comunque al 4° mese (es. 1° versamento con competenza giugno = decorrenza prestazioni a settembre 2013; 1° versamento con competenza ottobre = decorrenza prestazioni a gennaio 2014).

 

Il diritto alle prestazioni da parte del lavoratore è mantenuto fintanto che perdura il versamento continuativo mensile delle quote di contribuzione.

Il diritto alle prestazioni cessa con la perdita dell’iscrizione al Fondo dal mese successivo a quello in cui è avvenuto l’ultimo versamento.

Nel caso la perdita dell’iscrizione sia dovuta a dimissioni/licenziamento del dipendente, il diritto alle prestazioni si protrae e sono coperti gli eventi occorsi nei tre mesi successivi a quello dell’ultimo versamento.

 

8)      PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il prossimo mese di settembre sarà consultabile il sito di SANI.IN.Veneto, nella versione definitiva e con l’elencazione di tutte le prestazioni a disposizione dei dipendenti.

 

Le domande di prestazione dovranno essere presentate dopo 60 giorni dalla data dell’evento, quindi le eventuali prime richieste potranno essere presentate a partire da ottobre (per i dipendenti, già in forza da maggio 2013, con copertura per gli eventi occorsi da agosto).

Per gli eventi successivi al 31 dicembre 2013 le domande andranno presentate dopo 45 giorni dal verificarsi dell’evento.

 

Le richieste potranno essere presentate direttamente al gestore della polizza assicurativa al seguente indirizzo: PREVIMEDICAL - Via Forlanini, 24 - 31022 Preganziol (TV).

A seguito di specifica convenzione tra EBav e Fondo, è previsto che con il mese di ottobre pv la presentazione delle richieste, con specifica assistenza per espletare le pratiche, potrà essere effettuata anche presso gli sportelli Ebav.

Nel frattempo le informative sulle prestazioni offerte e sulle modalità di richiesta saranno gestite attraverso i seguenti numeri telefonici: 800901629 oppure 199284110, da estero +39 04221744177

 

9)      CONTRATTUALITA’ DEL FONDO SANI.IN.VENETO

Come definito dagli accordi regionali, la decorrenza, le modalità, i soggetti coinvolti e l’entità del versamento al Fondo SANI.IN.VENETO assorbono e sostituiscono qualsiasi obbligo discendente dagli accordi nazionali istituitivi ed applicativi dell’analogo fondo SANARTI.

Di fatto il Fondo regionale SANI.IN.VENETO garantisce prestazioni e tempistiche migliorative rispetto a quanto offerto dal Fondo già costituito a livello nazionale.

Le imprese venete che già hanno operato il versamento a Sanarti potranno aderire al Fondo Veneto: inviando una lettera di disdetta al Fondo nazionale.

 

Negli Accordi veneti si prevede che il complesso dei benefici cui può accedere il dipendente tramite SANI.IN.VENETO costituisce parte normativa della contrattazione artigiana ai diversi livelli.

Il mancato versamento al Fondo Regionale comporta l’obbligo per l’azienda di garantire direttamente le medesime prestazioni sanitarie al dipendente.

In questi casi la normativa regionale non prevede l’ulteriore obbligo per l’impresa irregolare dell’erogazione di 25 € mensili ai dipendenti per i quali la stessa non ha provveduto al versamento.  Rimane comunque incombente la normativa nazionale che, oltre alla garanzia delle prestazioni a completo carico dell’azienda, prevede anche questo ulteriore obbligo per le imprese inadempienti in materia di assistenza sanitaria integrativa.

  • Data inserimento: 08.08.13