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Area Meccanica: sottoscritto con CISL e UIL il nuovo Contratto Collettivo Regionale.

Il 28 luglio u.s. è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende artigiane dei settori metalmeccanico, installazione di impianti e autoriparazione.

Il 28 luglio u.s. la Confartigianato del Veneto ha sottoscritto con CISL e UIL regionali di settore il nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro della meccanica artigiana, installazione impianti ed autoriparazione, il precedente accordo era scaduto il 31 gennaio 2013.

Con riferimento al mercato del lavoro, l’accordo interviene in materia di contratti a termine e di apprendistato professionalizzante, prevedendo, nel primo caso, un meccanismo che consente il superamento dei limiti numerici previsti dal CCNL nel caso di necessità produttive dell’impresa e stabilendo, nel secondo caso, un trattamento economico in favore degli apprendisti percettori di NASpI, ASDI e DIS-COLL pari alla percentuale più elevata prevista dal CCNL con riferimento al livello di inquadramento finale per tutto il periodo di apprendistato.

Per quanto riguarda la parte economica si evidenzia la cessazione definitiva dell’Elemento Economico Territoriale (E.E.T.), non più previsto per il settore, e l’istituzione di un Elemento Retributivo di secondo livello che verrà erogato ai lavoratori per 11 mesi a partire da settembre 2016, il cui importo per l’operaio qualificato (5° liv.) è pari a 42 euro (462 euro complessivi).

Il nuovo contratto pone inoltre una particolare attenzione alla materia della previdenza complementare, prevedendo delle azioni dirette ad incentivare l’adesione dei lavoratori del settore a tale forma previdenziale, il cui numero di iscritti è molto esiguo.

Rimandando al testo integrale del contratto, allegato in calce alla presente notizia, ne segnaliamo in sintesi le principali novità:

  • Decorrenza e durata: il CCRL decorre dal 28 luglio 2016 ed avrà validità fino al 31 luglio 2017. Per quanto non modificato dal nuovo accordo, rimane in vigore la normativa contenuta negli accordi e contratti collettivi precedenti. 
  • Mercato del lavoro: in materia di contratto a termine, il CCRL prevede, in via sperimentale per il periodo di vigenza del contratto collettivo (fino al 31.07.2017), a favore delle aziende con necessità produttive la possibilità di superare i limiti numerici fissati dal CCNL mediante la richiesta motivata alla Commissione Regionale di settore, la quale esprimerà il proprio parere vincolante entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Tale facoltà è riservata esclusivamente alle imprese iscritte ad una delle OO.AA. stipulanti il CCRL ed in regola con i versamenti alla bilateralità (EBAV e SANI.IN.VENETO).

Inoltre, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, il CCRL stabilisce che i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione (NASPI – DIS.COLL e ASDI) assunti con contratto di apprendistato professionalizzante godono, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico pari alla percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL per il livello di inquadramento finale (1°gr. 100%, 2° gr. 100%, Imp. amministrativi 90%). Per la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi si applica la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante prevista dal CCNL.

Anche per tale tipologia di apprendistato trovano applicazione le norme della contrattazione regionale concernenti il rimborso dell’assistenza sull’attività formativa.

 

  • Previdenza complementare: le parti sociali sottoscrittrici il CCRL si sono assunte l’impegno di mettere in atto azioni positive, anche congiunte, volte a migliorare l’informazione dei lavoratori del settore sulla previdenza complementare al fine di incentivarne l’adesione. Al tal fine si è previsto anche una riduzione del contributo a carico azienda all’1% rispetto alla quota definita dal CCNL (1,2%) con riferimento alle nuove adesioni alla previdenza complementare successive al 28 luglio 2016 (mediante iscrizione ad un Fondo negoziale del comparto artigiano). Tale riduzione avrà una durata di due anni, decorsi i quali la quota di versamento sarà adeguata al valore ordinario dell’1,2%.

Per i dipendenti già iscritti al 28.07.2016 rimane inalterata la quota di contribuzione dell’1,2%.

Altra azione diretta ad incentivare l’adesione alla previdenza complementare è data dalla facoltà riconosciuta ai lavoratori di conferire al Fondo negoziale del comparto artigiano, a titolo di quote di adesione, gli importi di E.R.T. o di una tantum (si veda paragrafo successivo).

 

  • Parte economica: il CCRL instituisce un nuovo elemento retributivo con carattere transitorio definito Elemento Regionale Transitorio (E.R.T.) che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate ad operai, impiegati e quadri a decorrere dal 1° settembre 2016 e sino al 31 luglio 2017 nelle misure mensili/orarie indicate nella tabella di seguito riportata. Tale elemento, omnicomprensivo, è escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità. Non avendo le caratteristiche di premio di produttività, in quanto non determinato sulla base di parametri aziendali specifici, tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016).

Ai fini della corresponsione dell’E.R.T. si considerano come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio delle cariche sindacali elettive previste dal CCRL nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. L’E.R.T. deve essere considerato ai fini della retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all’interno dell’azienda.

Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è prevista la corresponsione di un importo E.R.T. pari a 30 euro mensili (0,17341 euro orari) da erogarsi secondo le medesime modalità definite per le altre categorie di lavoratori. Il CCRL riconosce la facoltà in capo all’apprendista di conferire l’importo dell’E.R.T., per il periodo di vigenza dello stesso, ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano a titolo di “quota adesione contrattuale”. Tale versamento non determina automaticamente l’obbligo di conferimento anche della quota di TFR, la cui destinazione rimane una scelta in capo al lavoratore. Per i lavoratori già iscritti al Fondo tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi.

 

Valori E.R.T. – periodo di erogazione dal 01.09.2016 al 31.07.2017

 

Livello

Valore E.R.T.

Mensile

Orario

1

55,91

0,32317

2

50,75

0,29335

2bis

47,99

0,27739

3

46,20

0,26705

4

43,55

0,25173

5

42,00

0,24277

6

40,19

0,23231

Apprendisti

30,00

0,17341

 

Il CCRL prevede inoltre l’erogazione di un importo a titolo di una tantum per la vacanza contrattuale pari a 300 euro (da proporzionare in caso di rapporto di lavoro part-time). Tale somma sarà corrisposta agli operai, impiegati e quadri in forza alla data di sottoscrizione del CCRL e assunti prima del 1° luglio 2015. L’importo, escluso dalla base di calcolo del TFR, sarà erogato in quattro tranche di pari importo (75 euro ciascuna) con le retribuzioni dei mesi di novembre 2016, febbraio 2016, aprile 2017 e luglio 2017.

Ai lavoratori è riconosciuta la facoltà di conferire l’importo una tantum (tutto o in parte) ad un Fondo negoziale di previdenza complementare del comparto artigiano, in alternativa all’erogazione con il cedolino paga. Tale versamento avverrà a titolo di “quota adesione contrattuale” e non determina l’obbligo di conferimento anche della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo tale conferimento si aggiunge agli ordinari versamenti contributivi.

 

  • Gestione regimi orario e Banca Ore: sono confermate le disposizioni previste dal CCRL del 15 gennaio 2010 in materia di gestione dei regimi di orario e di banca ore.

 

  • Nuova prestazione EBAV per aziende in materia di appalto: a partire dal 1° settembre 2016 è prevista l’attivazione di una prestazione diretta a sostenere le aziende che si avvalgono di consulenza (offerta da professionisti o da servizi associativi) per la partecipazione alle gare di appalto. Tale prestazione coprirà il 50% dell’importo sostenuto, al netto dell’IVA e di oneri accessori, e comunque non potrà superare i 150 €. La prestazione sarà erogata entro il limite massimo di € 300 per ogni annualità.

 

  • Data inserimento: 24.08.16