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Approvo

Area Comunicazione: sottoscritto il 13 maggio 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

Il 13 maggio u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano dell’Area Comunicazione, scaduto a fine 2012, che si applica anche alle piccole imprese non artigiane.

Il 13 maggio 2014 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane e alle PMI del settore comunicazione (grafici, cartotecnici, fotografi etc.), scaduto il 31 dicembre 2012.

Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano.

 

Il nuovo CCNL Comunicazione decorre dal 1° gennaio 2013 sarà in vigore fino al 31 dicembre 2015. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 13 maggio 2014, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti.

 

È previsto nel triennio un incremento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) di 80 euro sul 4° livello. Tale aumento è suddiviso in tre tranches da erogare con decorrenza 1° giugno 2014, 1° febbraio 2015 e 1° giugno 2015.

Al personale in forza alla data del 13.05.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 maggio 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 160 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di luglio 2014, la senconda pari ad euro 80 con la retribuzione del mese di gennaio 2015. Agli apprendisti in forza alla data del 13.05.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di 112 euro (70% di 160 euro) secondo le medesime decorrenze di cui sopra (luglio 2014 – gennaio 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro.

Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali potranno essere assorbiti fino a concorrenza dai nuovi aumenti retributivi e/o detratti dall’importo una tantum. L’importo una tantum verrà riconosciuto anche in caso di dimissioni o licenziamento.

 

Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.

 

Classificazione del personale:

 

L’accordo di rinnovo rafforsa i profili professionali impiegatizi dei diversi livelli di classificazione. Si rinvia al testo contrattuale per le variazioni introdotte ai profili professionali del settore fotografia.

 

Periodo di prova

È rimodulata la durata del periodo di prova, secondo la seguente tabella.

 

 

Livelli

Qualifiche

Durata/Mesi

Valore prima del rinnovo/Mesi

1°a e 1°b

 

6

 

 

6

3

Impiegati

3

2

Operai

1

 

Impiegati

3

2

Operai

1

 

5° e 5° bis

 

1

 

 

1

 

Apprendisti

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il licenziamento e le dimissioni dell’operaio (art. 64) dovranno avere luogo secondo il seguente preavviso

 

Livelli

Durata/Giorni

Valore prima del rinnovo/Giorni

50

40

40

30

30

20

25

15

5° bis

20

10

20

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratto a tempo determinato:

viene riscritto l’art. 54, adeguando la norma alle novità introdotte in materia di contratto a termine dal D.L. 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determianto. Ora è possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi.

Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 3 mesi (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire).

A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L. 34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato:

- per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 2 lavoratori a termine;

- per le imprese artigiane che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: il 40% del personale in forza;

- per le imprese non artigiane che occupano più di 5 dipendenti a tempo indeterminato: il 30% del personale in forza.

Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. L’accordo prevede l’assenza di intervalli temporali tra un contratto a termine ed il successivo nel caso di assunzioni a tempo determinatoper la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Con riferimento al diritto di precedenza (nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuale dal datore di lavoro presso cui si sia svolto un periodo di lavoro a termine superiore ai sei mesi) il lavoratore deve manifestare la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Apprendistato:

per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 31 maggio 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 1giugno 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, confermando la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato. Nello specifico la suddivisione è la seguente:

- 1° gruppo (livelli 3°, 2°, 1°b, 1°a): 5 anni;

- 2° gruppo (livelli 4° e 5° bis): 5 anni, salvo per alcuni specifici profili (addetto alla sbobinatura di registrazioni audiovisive con l’interpretazione dei contenuti, correzione bozze, battitura testi) per cui la durata è fissata in 3 anni.

- 3° gruppo (livello 5): 4 anni, salvo per alcuni specifici profili (addetto alla sbobinatura tecnica di registrazioni audiovisive, correzione bozze, battitura testi) per cui la durata è fissata in 2 anni.

Per quanto riguarda gli impiegati la durata massima dell’apprendistato è stabilita secondo la seguente suddivisione:

- Impiegati amministrativi di tutti i livelli di inquadramento: 3 anni.

- Impiegati tecnici: la durata massima è quella prevista dai rispettivi gruppi di appartenenza.

- Impiegati addetti al centralino: 2 anni.

Per le PMI il contratto fissa in 3 anni la durata massima dell’apprendistato.

Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 60%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo.

Tra le specifiche disposizioni si prevede: a) la redazione in forma sintentica del piano formativo individuale, b) la durata del periodo di prova non superiore a 4 mesi, c) il computo per intero dei periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la durata dell’evento non sia inferiore ai 30 giorni di calendario. Ai fini del calcolo di tale periodo devono essere presi in considerazione anche più periodi sospensivi di breve durata. Infine è prevista la possibilità di sottoscrivere il contratto di apprendistato anche a tempo parziale. In questo caso le ore di formazione di tipo professionalizzante non possono essere riproporzionate.

 

Malattia ed infortunio

È introdotta l’ “apettativa per malattia”. Al superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL (12 mesi unica malattia, 12 mesi nell’arco di 21 mesi in caso di più malattie) il lavoratore a cui sia riconosciuto lo stato di “grave infermità”da parte delle strutture sanitarie potrà usufruire dell’aspettativa per malattia – con solo diritto alla conservazione del posto di lavoro – per un periodo continuativo e non frazionabile, per un massimo di 6 mesi, salvo che sopraggiunga prima la guarigione clinica.

 

Nuovo l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa, che registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza da febbraio 2013 della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’ann.

Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2014 in 8.75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo.

  • Data inserimento: 21.05.14