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Appalti verdi: criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici. Illuminazione, forza motrice, riscaldamento e raffrescamento

I criteri ambientali per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici della pubblica amministrazione sono in vigore dal marzo 2012

I criteri ambientali per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici sono entrati in vigore con il decreto del Ministero dell’ambiente del 07/03/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 marzo 2012 e possono essere inseriti nei bandi di gara della pubblica amministrazione per il servizio di illuminazione e forza motrice e per il servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Il documento è parte integrante del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. L’obiettivo nazionale proposto, del Piano d’azione, è/era di raggiungere entro il 2012, la quota del 50% di appalti “verdi” sul totale degli appalti aggiudicati su questa categoria di forniture. L’obiettivo è stato poi spostato alla fine del 2014 con l’aggiornamento di Piano d’azione citato.  

L’appalto per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici è definito “verde” se include tutti i criteri descritti nell’allegato (documento) al decreto del Ministero dell’ambiente 07/03/2012, nei paragrafi “Oggetto dell’appalto”, “Selezione dei candidati”, “Specifiche tecniche di base” e “Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali” presenti nella specifica scheda relativa a ciascun servizio.

Le stazioni appaltanti che intendono appaltare con un’unica gara sia il servizio di illuminazione/FM sia quello di riscaldamento/raffrescamento non devono fare altro che utilizzare contemporaneamente sia i criteri ambientali minimi contenuti nella scheda relativa ad un servizio sia quelli contenuti nella scheda relativa all’altro. Oltre ai criteri ambientali, il documento contiene il richiamo alla principale normativa vigente ed alcune indicazioni di carattere generale per la preparazione e l’espletamento della gara d’appalto e per l’esecuzione del contratto. Il documento considera, per ogni tipologia di servizio, due diverse situazioni, come di seguito descritte.

CASO A - La stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali. In questo caso l’applicazione dei criteri descritti nelle apposite schede  (servizio di illuminazione e FM) e (servizio di riscaldamento/raffrescamento) consente alla stazione appaltante di acquisire le informazioni necessarie ad avviare un percorso che la porti a definire correttamente le modalità di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici. I criteri infatti prevedono che l’appaltatore, nell’ambito di un contratto d’appalto di durata limitata (non superiore a 3 anni), oltre a:

  1. fornire energia elettrica/termica e/o combustibili;

b. gestire gli impianti e fare manutenzione;

con modalità tali da ridurre gli impatti ambientali, provveda anche, ove mancante, a:

  1. mettere a norma gli impianti;
  2. raccogliere ed informatizzare i dati storici disponibili sugli impianti,
  3. realizzare sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e sistemi di monitoraggio delle condizioni climatiche,
  4. redigere analisi, certificazione e diagnosi energetico-ambientali degli impianti e degli edifici,
  5. redigere un progetto definitivo di interventi di riqualificazione energetico-ambientale di impianti ed edifici. Il progetto deve comprendere una stima dei tempi e dei costi necessari per la sua realizzazione ed una valutazione della possibilità di accedere agli incentivi o agli altri strumenti eventualmente previsti dalle leggi vigenti, come ad esempio i titoli di efficienza energetica. Sulla base di quanto realizzato dall’appaltatore nell’ambito del contratto, la stazione appaltante potrà successivamente realizzare interventi di riqualificazione atti a ridurre gli impatti ambientali dei propri impianti.

 

CASO B - La stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d’appalto è finalizzata a stipulare un contratto servizio energia o un contratto servizio energia plus. In tal caso la stazione appaltante utilizza i criteri definiti nelle schede, rispettivamente per i servizi di illuminazione e FM e di riscaldamento/raffrescamento. La durata del contratto sarà tale da consentire all’appaltatore di realizzare gli interventi necessari alla riduzione degli impatti ambientali. Nel  documento i criteri ambientali sono articolati in quattro diverse schede di cui: due relative al servizio di illuminazione e FM (caso “A” e caso “B”) e due relative al servizio di riscaldamento/raffrescamento (caso “A” e caso “B”).

Allo scopo di facilitare la stazione appaltante nell’introduzione dei criteri ambientali minimi nelle proprie procedure d’appalto, ciascuna scheda è articolata in sezioni corrispondenti alle fasi della procedura di affidamento, come di seguito descritto:

- oggetto dell’appalto: vi è descritto l’oggetto dell’appalto, mettendone in evidenza le caratteristiche di sostenibilità ambientale e riportando gli estremi del Decreto Ministeriale di adozione dei criteri ambientali minimi;

- selezione dei candidati: vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l’appalto nel rispetto dei criteri ambientali minimi e in modo da recare minori danni possibili all’ambiente;

- specifiche tecniche di base: vi sono descritte le specifiche tecniche di carattere ambientale che concorrono a qualificare l’appalto come verde. Per i servizi di illuminazione e FM e riscaldamento/raffrescamento non sono indicate specifiche tecniche di base;

- specifiche tecniche premianti: vi sono descritte specifiche tecniche di carattere ambientale alle quali viene attribuito un punteggio premiante e che sono atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei soli criteri di base. I criteri premianti possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Essi non sono obbligatori ai fini della classificazione dell’appalto come verde;

- condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: vi sono descritti i criteri ambientali che l’appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto e che concorrono a qualificare l’appalto come verde.

Per ciascun criterio ambientale sotto la voce “verifica” sono indicati i documenti che l’offerente è tenuto a presentare per dimostrare il rispetto del criterio. Sono altresì indicati gli eventuali mezzi di prova che possono garantire la conformità ai criteri e che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette. Per le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali la verifica del rispetto del criterio sarà effettuata in fase di esecuzione del contratto.

Il documento (allegato al decreto del Ministero dell’ambiente 07/03/2012) richiama l’attenzione sulla relazione di accompagnamento (che si riporta in allegato), che può essere utile per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei criteri ambientali minimi per i servizi energetici per gli edifici.

 

In allegato viene riportato il documento relativo “Criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano” e la relazione di accompagnamento

Il decreto del Ministero dell’ambiente 07/03/2015 riguardante i criteri ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano è stato pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 57 del 28/03/2015

Informazioni possono essere chieste al settore ambiente di Confartigianato Vicenza.

 

  • Data inserimento: 08.08.15