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Aliquota di ammortamento applicabile agli impianti fotovoltaici: richiesta di chiarimenti all’Agenzia delle entrate

La circolare n. 36 del 2013 affronta, in maniera organica, le problematiche connesse al trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici cambiando orientamento in merito all’aliquota di ammortamento applicabile

Nella consulenza giuridica presentata nei giorni scorsi all’Agenzia delle entrate sono stati richiesti ulteriori chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici posti sopra le coperture dei capannoni destinati ad attività commerciali che, secondo il documento di prassi, assumono la natura di beni immobili nella misura in cui “vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2” della circolare n. 36 del 2013.

In particolare, a parere della Confederazione i citati impianti non sono accatastabili autonomamente in quanto nella nota dell’Agenzia del territorio del 22 giugno 2012, n. 31892 (par. 2) viene precisato, in relazione alle installazioni fotovoltaiche totalmente o parzialmente integrate, che per le stesse “non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili” pertanto, i medesimi, dovrebbero mantenere la natura di impianto pertinenziale dell’immobile.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la necessità di stabilire il corretto trattamento contabile dell’impianto fotovoltaico. A tal riguardo l’OIC 16 prevede che sono da considerarsi incrementativi: “I costi rivolti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ristrutturazioni effettuate in modo da aumentarne la rispondenza agli scopi per cui essa era stata acquisita, sono capitalizzabili se essi si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza o di vita utile.” La qual cosa non sembra ravvisarsi nella fattispecie in oggetto.

Pertanto, in assenza di tale possibilità (capitalizzazione dei costi relativi all’impianto sull’immobile) pare evidente la necessità di considerare l’impianto fotovoltaico posto sul tetto o sulle pareti dell’immobile alla stregua di un qualsiasi altro impianto generico. Al riguardo, si ricorda che l’OIC 16 (C.II.2), colloca negli Impianti generici proprio gli impianti di produzione e distribuzione di energia.

A questo punto andrebbe definita l’aliquota d’ammortamento applicabile a tale tipologia di impianto, che dovrebbe essere quella in precedenza individuata nel 9%.

  • Data inserimento: 23.05.14