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Agricoltori: semplificazioni per il trasporto in conto proprio dei rifiuti

Con la legge di conversione (con modifiche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 28, vengono previste semplificazioni riguardanti la movimentazione aziendale dei rifiuti al deposito temporaneo per gli agricoltori (trasporto in conto proprio).

Gli agricoltori che effettuano la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, non devono considerarla come trasporto dei rifiuti, qualora sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti stessi in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km.

Alla stessa maniera non è considerata, come trasporto dei rifiuti, la movimentazione degli stessi effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata, anche in questo caso, al raggiungimento del deposito temporaneo. 

In tale senso è stata aggiornata anche la definizione di deposito temporale, prevista all’articolo 183, comma 1, lettera bb) (di seguito riportata).

 

Gli articoli di riferimento

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – art. 193 – comma 9-bis

“La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporanei e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile da propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.”

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – art. 183 (Definizioni)  – comma 1 – lettera bb)

bb) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestititi conformemente  al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanza pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norma che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanza pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.”

 

Codice civile – articolo 235 – Imprenditore agricolo

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

  • Data inserimento: 18.06.12