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Adempimenti per i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Obblighi di informazione - Gestione dei rifiuti - Registro - Comunicazione annuale

Composizione delle apparecchiature

 

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nell’Allegato 1A, non devono contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) o etere di difenile polibromurato (pbde). Il divieto non si applica alle apparecchiature che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell’Allegato 1A (dispositivi medici e strumenti di monitoraggio e controllo), nonché ai pezzi di ricambio immessi sul mercato prima del 1° luglio 2006 ed alle apparecchiature, immesse prima del 1° luglio 2006, che vengono reimpiegate.

 

Obblighi di informazione

 

A_ Il produttore, all’interno delle istruzioni per l’uso, deve fornire adeguate informazioni riguardanti

1)       l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di non inserirlo tra i rifiuti urbani;

2)       i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova;

3)       i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparecchiature stesse;

4)       il significato del simbolo del contenitore della spazzatura barrato                                                   

5)       le sanzioni previste in caso di smaltimento abusivo di questi rifiuti.

 

Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenendo conto della tipologia di apparecchiatura, le informazioni saranno fornite dal distributore, presso il punto di vendita.

 

B_ Entro un anno dall’immissione di una nuova apparecchiatura sul mercato, il produttore deve mettere a disposizione dei centri di reimpiego, trattamento e recupero le informazioni, in forma cartacea o elettronica, sui diversi tipi di componenti e materiali costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove sono collocate le sostanze pericolose.

 

C_ L’apparecchiatura deve indicare, in modo chiaro, visibile e indelebile, l’indicazione del produttore stesso ed il simbolo del contenitore barrato. Le modalità per identificare il produttore sono definite tramite un decreto che a tutt’oggi non è stato pubblicato.

Nel caso in cui il simbolo non possa essere apposto sull’apparecchiatura, sarà applicato sulla confezione, sulle istruzioni e sul foglio di garanzia.

 

Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento

 

L’organizzazione dei sistemi di raccolta, di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il finanziamento di queste operazioni è a carico dei produttori.

Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo ad un sistema collettivo di gestione.

Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è prevista l’applicazione di un eco contributo RAEE, applicato in relazione al tipo ed al peso dell’apparecchiatura.

 

Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale

 

I produttori di AEE devono aderire al Registro nazionale prima di iniziare a operare nel mercato italiano.

L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio ove si trova la sede legale dell’azienda e può avvenire esclusivamente per via telematica e l’accesso al sistema avviene mediante firma digitale del legale rappresentante.

L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di adesione ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE, perciò è necessario aderire PRIMA al sistema collettivo e POI iscriversi al Registro.

All’atto dell’iscrizione, si deve indicare

1)       la tipologia di attività svolta, in base alla definizione di produttore;

2)       il codice ISTAT dell’attività, che lo individua come produttore;

3)       per ciascuna categoria, di cui all’Allegato 1A, il numero e il peso effettivo, o solo il peso effettivo, delle apparecchiature immesse sul mercato l’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature professionali e domestiche (la distinzione non si applica per le apparecchiature di illuminazione);

4)       informazione sui centri di raccolta organizzati (obbligatoria solo per i produttori di AEE professionali non aderenti ad alcun sistema collettivo);

5)       l’eventuale iscrizione in Registri di altri Stati membri dell’Unione Europea;

6)       l’entità e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie (dato attualmente non richiesto, poiché non è ancora stato emanato il decreto che ne definisce le modalità);

7)       il sistema di finanziamento dei RAEE (individuale o collettivo)

Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rilasciato un numero di iscrizione, tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio.

Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere inserito dal produttore su tutti i documenti commerciali.

 

Comunicazione annuale al registro

 

I produttori comunicano con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD), i seguenti dati:

-          il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali (la distinzione non si applica per le apparecchiature di illuminazione);

-          il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente (in caso di adesione ad un sistema collettivo, tali informazioni sono comunicate dal sistema collettivo).

 

 

  • Data inserimento: 19.02.13