Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Acquisti di carburanti – fatturazione e modalità di pagamento

Le nuove regole per i carburanti dal 1 luglio 2018

Fatturazione Elettronica

La legge di bilancio 2018 all’art. 1 c. 917 ha disposto che, dal 1° luglio 2018, le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere usati come carburanti per autotrazione, effettuate a soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, devono essere documentate da fattura elettronica.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 30.04.2018, n. 8/E, è intervenuta per fornire opportuni chiarimenti sui comportamenti da tenere. Dopo avere evidenziato che il legislatore ha previsto l’obbligo di emissione di fattura elettronica solamente per le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere usati come carburanti per autotrazione, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per la cessione di altri tipi di carburante per autotrazione (GPL e METANO), l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 2019.

Per consentire la deducibilità del costo e la detraibilità Iva (acquisti di gpl e metano), la cessione “andrà documentata con le modalità finora in uso” (quindi seguendo quanto previsto dal D.P.R. 10.11.1997, n. 444 sulla disciplina della scheda carburante, abrogato a partire dal 1.07.2018), oppure in alternativa mediante emissione di fattura elettronica.

Viene anche precisato che quando lo stesso rifornimento riguarda sia benzina/gasolio che GPL o metano, sarà necessario documentare l’intero acquisto con fattura elettronica.

Quindi, anche se non lo dice espressamente, la circolare, per documentare gli acquisti di GPL e metano (rientranti tra gli “altri tipi di carburante”), in alternativa alla fattura elettronica, consente fino al 31.12.2018 l’utilizzo della scheda carburante e nel caso di somministrazione di carburante tramite contratto di netting (solo per acquisti di gpl e metano), della fattura cartacea.

Il rimando alle prescrizioni del D.P.R. 10.11.1997, n. 444, norma sulla scheda carburanti, rende necessaria l’indicazione anche di dati non più obbligatori per la fattura elettronica quali il numero di targa e altri elementi identificativi del mezzo di trasporto, i chilometri percorsi alla fine del mese o trimestre, timbro e firma di convalida dell’addetto dell’impianto di distribuzione.

Autotrasportatori e fattura elettronica per acquisti di gasolio

Come noto, al fine di richiedere il rimborso delle accise sui carburanti all’Agenzia delle Dogane, le imprese interessate devono produrre copia delle fatture di acquisto da cui risulti il numero di targa dell’automezzo.

La targa del mezzo, pur non essendo un elemento obbligatorio da indicare in fattura, per i fini appena indicati deve essere indicata (nel tracciato XML) nella sezione “dati personali” nel campo “tipo dato”.

Pagamento delle cessioni di carburante

Oltre al vincolo della emissione di fattura elettronica, con le esclusioni soprariportate, le cessioni di carburante saranno interessate, sempre dal 1° luglio 2018, da vincoli nelle modalità di pagamento finalizzati ad ottenere la detrazione dell’IVA e la detrazione del costo.

Nonostante un testo normativo disallineato, l’Agenzia delle Entrate ha utilmente affermato che, in materia di Iva e Imposte dirette, le modalità di pagamento da utilizzare sono le stesse a prescindere dagli importi, dal veicolo di riferimento, dal soggetto passivo che effettua l’acquisto.

Sono ritenuti idonei, al fine di usufruire la detrazione dell’Iva e del costo, i seguenti strumenti di pagamento:

  • carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da qualsiasi operatore finanziario (anche non soggetto all’obbligo di comunicazione dei dati all’Amministrazione finanziaria);
  • addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale;
  • strumenti di pagamento elettronico disponibili (card, applicazioni per smartphone / tablet, dispositivi elettronici vari, ecc.) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto del costo su conto corrente o carta di credito del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostruita in ragione del consumo (tessere ricaricabili della compagnia petrolifera/stazione di servizio indipendente);
  • assegni, bancari e postali, circolari e non;
  • vaglia cambiari e postali.

Sono ritenuti validi anche i pagamenti effettuati dal soggetto passivo di imposta in via mediata, ma allo stesso tempo riconducibili ad esso mediante una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciati.

Si pensi al seguente esempio:

  • dipendente/amministratore in trasferta con vettura aziendale;
  • effettua rifornimento con carta a lui intestata (e non all’azienda);
  • l’azienda rimborsa con strumento tracciato (bonifico bancario ecc.) le spese sostenute.

Pertanto, dal 01.7.2018, l’acquisto di carburante con pagamento in contanti non permetterà la detrazione dell’iva e la deducibilità del costo

Quanto esposto circa i pagamenti tracciati è applicabile anche alle cessioni di carburanti effettuate all’interno di un contratto di NETTING solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente siano regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati.

 

  • Data inserimento: 04.06.18
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 3887