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Acque reflue (scarichi) assimilabili alle acque reflue domestiche. Quando un’azienda può dichiarare il suo scarico assimilabile a quello domestico, anziché industriale

Nel ambito del piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, sono previste le linee guida per l’applicazione delle norme tecniche del piano stesso. Tali linee guida fanno riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/01/2011. Si tratta di indirizzi operativi.

Con questa nota si affronta l’importante questione degli scarichi di acque reflue delle aziende, che possono essere considerate assimilate a quelle domestiche. L’eventuale classificazione di scarichi di acque reflue assimilabili ai domestici, comporta notevoli vantaggi per le imprese, in quanto vengono superati diversi aspetti riguardanti l’obbligo di essere in possesso di specifiche autorizzazioni e, in diversi casi, di rispetto dei limiti di scarico (per alcuni parametri) previsti nella tabella stabilita dalla normativa.

Gli scarichi provenienti da attività produttive che presentino valori compresi entro i limiti stabiliti nel piano regionale delle acque, alla tabella prevista dall’art. 34, comma 1) punto a.3), sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque reflue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali.

Infatti alla voce e.3 (art. 34) del Piano della tutela delle acque viene precisato che sono acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, “le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella”:

Temperatura

30° C

pH

7,5  8,5

Solidi sospesi

200 mg/l

COD

500 mg/l

BOD5

250 mg/l

N totale

80 mg/l

N ammoniacale

30 mg/l

P totale

10 mg/l

Tensioattivi

4 mg/l

Oli e grassi

40 mg/l

 

Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30, comma 7, delle presenti norme tecniche (del Piano), nel caso di scarico nel suolo.

Assimilazione certa per alcune attività d’impresa (servizi alla persona, lavanderia, commercio) in quanto aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche.

Sono sempre assimilabili alle acque reflue domestiche:

-          I laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza

-          Lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg

Inoltre sono sempre assimilabili alle acque reflue domestiche:

-          Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa (si ritiene rientrino i panificatori)

-          le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali, ….magazzinaggio, comunicazioni, informatica e studi professionali….

-          le acque reflue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quelle delle acque reflue industriali.

  • Data inserimento: 20.02.12