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Accordo Regionale 01.12.2014. Sospensione per mancanza di lavoro nelle aziende artigiane: procedure dicembre 2014.

Siglato il 01 dicembre scorso l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone modalità e procedure per gli interventi di sospensione ne caso di esaurimento della CIG in Deroga a dicembre2014.

Lo scorso 1 dicembre le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL e UIL regionali hanno siglato l’Accordo Interconfederale Regionale che dispone le procedure per attivare per il solo mese di dicembre gli interventi di sospensione per mancanza di lavoro dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane (aderenti ad EBAV e in regola con la relativa contribuzione, comprese nella sfera di applicazione dei contratti collettivi dell’artigianato).

 

L’intervento della “sospensione” potrà essere attivato:

-       solo dopo avere completamente esaurito il periodo di 11 mesi di Cassa Integrazione in Deroga previsti dal D.M. del 1 agosto 2014, e

-       a condizione che il dipendente abbia ridotto il suo residuo ferie/permessi a non più di 64 ore, mediante l’utilizzo degli strumenti contrattuali quali permessi, ROL, banca ore, flessibilità, ferie arretrate etc.

 

Relativamente al calcolo degli 11 mesi, ricordiamo che secondo gli orientamenti della Regione Veneto tale periodo si intende come periodo di cassa “richiesta” (e non di cassa effettivamente fruita); conteggiando quindi i giorni di calendario. Tenuto conto che nel 2014 i primi interventi di CIG in Deroga sono iniziati il 2 gennaio, per le aziende che hanno dal 2 gennaio sempre richiesto la cassa, l’esaurimento degli 11 mesi coincide con il 1 dicembre.

 

L’azienda interessata a richiedere l’intervento di sospensione dovrà effettuare la relativa comunicazione secondo le modalità e i tempi definiti dall’art. 3 dell’Accordo del 1 dicembre scorso. La procedura richiede la stipula dell’accordo sindacale completo delle firme dei lavoratori, delle OO.SS. e di Confartigianato.

 

Una volta sottoscritto l’accordo sindacale i lavoratori dovranno presentare la domanda di sussidio EBAV presso gli sportelli dell’Ente Bilaterale delle OO.SS. entro e non oltre 10 giorni dalla data di inizio effettivo della sospensione.

 

I lavoratori avranno diritto ad un contributo di importo pari ad € 9,00 per ogni giornata di effettiva sospensione, compresi i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo di sospensione. La quota sarà proporzionata all’orario di lavoro pattuito.

 

Il contributo dell’EBAV, previsto per operai, impiegati ed apprendisti, sarà corrisposto dal 1 al 31 dicembre 2014 per la durata massima di 20 giorni di calendario per dipendente ed è svincolato dall’esistenza o meno dei  requisiti per la corresponsione dell’ASPI.

 

In ogni caso l’azienda provvederà a richiedere l’ASpI per lavoratori sospesi tramite invio telematico all’INPS della “Comunicazione lavoratori sospesi” entro 20 gg. tassativi dall’inizio della sospensione.

 

Si tenga presente che all’esaurimento degli 11 mesi, nel caso di dipendente sempre assente in cassa integrazione, quest’ultimo dovrà avere un periodo di rientro al lavoro al termine della cassa.

Infine si ricorda che anche per i lavoratori in possesso dei requisiti per percepire il sussidio ASpI per lavoratori sospesi non è garantita l’erogazione di tale sussidio dato che i relativi fondi a disposizione normalmente giungono ad esaurimento alla fine dell’anno.

 

In allegato online Accordo del 1 Dicembre 2014 e Verbale di accordo

  • Data inserimento: 02.12.14