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Acconti di novembre 2011 – IRPEF

Entro il prossimo 30 novembre deve essere effettuato il versamento del secondo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali. Nella presente trattazione si parlerà di IRPEF.

Gli acconti di imposta sono determinati generalmente in via presuntiva, e precisamente con riferimento ai redditi dell’anno precedente (cd. Metodo storico).

La base di calcolo è data dall’imposta del periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute spettanti, così come risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Tuttavia, se si prevede, per effetto di maggiori oneri sostenuti o di minori redditi attesi, di dichiarare per l’anno successivo una minore imposta, è possibile determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta, utilizzando il cd. Metodo Previsionale.

Tale metodo consente di:

-                effettuare un versamento in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe dovuto se si applicasse il metodo storico, calcolando l’acconto sulla minore imposta prevista

-                non effettuare alcun versamento, se si presume di conseguire nell’anno successivo un reddito inferiore e di non avere, pertanto, imposte da versare.

Il metodo previsionale deve essere utilizzato con molta attenzione, in quanto se le previsioni si rivelassero sbagliate, e quindi venisse eseguito un versamento inferiore al dovuto, si applica la sanzione per insufficiente versamento, pari al 30% dell’importo non versato.

IRPEF

L’acconto IRPEF dovuto dalle persone fisiche per l’anno 2011 è pari al 99% dell’importo esposto al rigo “RN33 – Differenza” del modello UNICO PF 2011.

Si possono verificare le seguenti situazioni:

ü              rigo RN33 pari o inferiore a 51 euro: l’acconto non è dovuto

ü              rigo RN33 di importo compreso tra 52 e 260 euro: l’acconto deve essere versato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011

ü              rigo RN33 superiore a 260 euro: l’acconto deve essere versato in due rate:

§                la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte

§                la seconda, pari al 60%, entro il prossimo 30 novembre.

Non sono tenuti a versare il secondo acconto IRPEF i contribuenti che:

-                nel 2010 non hanno prodotto alcun reddito

-                nel 2010 non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, in quanto non obbligati

-                nel 2011 prevedono di non avere alcun debito di imposta.

Inoltre non devono versare il secondo acconto IRPEF nemmeno gli eredi di contribuenti deceduti nel periodo 1° gennaio – 30 novembre 2011.

CEDOLARE SECCA

Per l’anno 2011 l’acconto della cedolare secca sugli affitti è dovuto in misura pari al 85%

Per quanto riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva in esame, in base a quanto disposto dal Decreto n. 23/2011 e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E: il “versamento della cedolare secca, in acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”, ossia tramite il mod. F24.

A tal fine con la Risoluzione 25.5.2011, n. 59/E sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 1840 - acconto prima rata
  • 1841 acconto seconda rata o unica soluzione  
  • 1842 saldo  

Con specifico riferimento all’imposta dovuta per il 2011 è altresì precisato che l’acconto 2011:

  • può essere determinato esclusivamente con il metodo previsionale;
  • è “unitario”. Pertanto, al fine di verificare se il versamento va effettuato in un’unica soluzione, in 2 rate ovvero se lo stesso non è dovuto è necessario sommare tutti gli importi della cedolare secca dovuta per ciascun contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione;

Segue, in linea generale, le ordinarie regole previste per l’acconto IRPEF e quindi:

  • non è dovuto (versamento direttamente a saldo) se l’imposta sostitutiva è non superiore a 51,65;
  • va versato in un’unica soluzione entro il 30.11.2011, se l’importo dovuto (85%) è inferiore a 257,52;
  • va versato in 2 rate se l'importo dovuto (85%) è pari o superiore a 257,52.

La prima rata, pari al 40% dell'acconto, doveva essere versata entro il 6.7.2011 (5.8 con la maggiorazione dello 0,40%) e poteva essere rateizzata. La seconda rata, pari al 60% dell'acconto, va versata entro il 30.11.2011.

Tali regole ordinarie trovano applicazione per i contratti di locazione in corso al 31.5.2011 e per quelli che entro tale data risultano scaduti oppure oggetto di risoluzione volontaria.

Diversamente l’acconto va versato in un'unica soluzione entro il 30.11.2011, a prescindere dall’importo (minore o maggiore a  257,52), se il contratto di locazione decorre da una data compresa tra l1.6 e il 31.10.2011.

Anche per tali contratti “se l'importo su cui calcolare l'acconto … non supera 51,65 euro l'acconto non è dovuto e la cedolare secca è versata interamente a saldo”;

Non va versato, invece, se il contratto di locazione decorre dall'1.11.2011. In tal caso la cedolare secca sarà versata “interamente in sede di saldo”.

Si segnala che considerato che l’acconto 2011 della cedolare secca non è potuto confluire nel mod. 730/2011, anche coloro che hanno presentato tale modello, se hanno optato per tale tassazione, “devono effettuare il relativo versamento con il modello F24”.

IMPOSTA SOSTITUTIVA CONTRIBUENTI MINIMI

Ai contribuenti minimi, per la determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva loro applicabile, si applicano le disposizioni in materia di IRPEF.

Unica eccezione è rappresentata dal vincolo posto alla modalità di calcolo dell’acconto dovuto per l’anno di ingresso nel regime agevolato, che prevede l’obbligo di utilizzare esclusivamente il metodo storico (Circolare n. 13/E del 26.02.208).

Pertanto, i contribuenti:

ü              che hanno adottato il regime dei minimi nell’anno 2010 o precedenti e vi rientrano anche per il 2011, se calcolano l’acconto con il metodo storico, devono considerare come base di calcolo il rigo “CM14 – Differenza” del modello UNICO PF 2011

ü              che hanno adottato il regime dei minimi nell’anno 2010 o precedenti e vi fuoriescono dal 2011, sono comunque tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva per il 2011, che, mediante la compilazione del rigo RN34, colonna 4, rappresenterà un acconto IRPEF.

Inoltre, in presenza di altri redditi, assoggettati ordinariamente ad IRPEF, deve essere verificata la necessità di versare anche l’acconto IRPEF. 

I contribuenti che aderiscono al regime dei minimi dal 2011 sono obbligati a determinare l’acconto IRPEF 2011 con il metodo storico.

In caso di impresa familiare:

-                il titolare deve sommare al proprio acconto il 99% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, per la sola quota riferita al reddito da partecipazione all’impresa familiare (rapporto tra reddito da partecipazione e reddito complessivo)

-                i collaboratori devono determinare il proprio acconto prendendo come base di calcolo solo l’imposta riferita ai redditi diversi da quello di partecipazione all’impresa familiare

I contribuenti minimi sono, invece, esonerati dal pagamento dell’acconto IRAP.

DECESSO DEL CONTRIBUENTE

L’obbligo di versamento dell’acconto sussiste solo se il contribuente è in vita.

Se il decesso del contribuente è avvenuto:

v             tra il 1° gennaio e il 16 giugno 2011: l’acconto non è dovuto (né la prima, né la seconda rata)

v             tra il 17 giugno e il 30 novembre 2011: il secondo acconto non è dovuto.

MODALITA’ DI VERSAMENTO

A differenza della prima, la seconda rata dell’acconto IRPEF non può essere rateizzata, né esiste la possibilità di differirne il pagamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

Quindi il versamento del secondo acconto deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2011, a mezzo modello F24, utilizzando i codici tributo:

-                “4034” per l’IRPEF

-                “1799” per l’imposta sostitutiva dei contribuenti minimi

-                “1841” per la cedolare secca

e indicando l’anno di imposta 2011.

  • Data inserimento: 21.11.11
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 21