Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se vuoi saperne di più consulta la cookie policy Per saperne di piu'

Approvo

Acconti d’imposta 2012 - Il 30 novembre scade la seconda rata

Il 30 novembre scade il termine per il pagamento della seconda rata degli acconti delle imposte. Per il 2012 è necessario tenere presente che l’acconto Irpef è ridotto al 96%.

Come di consueto, l’acconto può essere determinato con il metodo storico oppure con il metodo previsionale, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, i versamenti degli acconti  Irpef ed Ires, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

METODO STORICO

L’ammontare dell’acconto 2012 è determinato in base all'importo evidenziato nel rigo "Differenza" o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del mod. UNICO 2012 ovvero nel rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2012.

METODO PREVISIONALE

Qualora si presuma di conseguire un reddito 2012 inferiore rispetto al 2011, è possibile utilizzare il metodo revisionale, al fine di versare un acconto inferiore rispetto a quello che risulterebbe seguendo il metodo storico.

ACCONTO IRPEF ED IRES

  1. 1.     Persone Fisiche

I soggetti Irpef devono versare l’acconto delle imposte dovute per l’esercizio 2012 entro il 30 novembre 2012.

L’acconto irpef è pari al 96% dell’Irpef dovuta di cui al  rigo RN33 del  Modello  UNICO 2012 Persone fisiche, tenendo conto che, se l’importo del rigo RN33 è  :

-         pari a € 51,00 : non è dovuto nessun acconto;

-         tra € 52,00 e € 260, l’acconto è dovuto nella misura del 96% e va versato in unica soluzione entro il 30 novembre prossimo;

-         da € 261,00, l’acconto calcolato va versato in due rate:

  • la prima (40% del 99%), entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;
  • la seconda, entro il 30 novembre 2012 calcolata per differenza tra il 96% di rigo RN33 e la prima rata versata a luglio/agosto.

La riduzione di 3 punti dell’acconto, dal 99 al 96%, si applica solo sulla seconda rata ovvero sull’unica rata di acconto. Infatti in sede di calcolo del primo acconto si applicava il 99%.

  1. 2.     Società Di Capitali

I soggetti Ires sono obbligati al versamento dell’acconto entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo d’imposta. La misura dell’acconto Ires è pari al 100% dell’Ires dovuta per l’esercizio 2011.

Se l’importo di Rigo RN17 “differenza” del modello Unico 2012 Società di capitali è :

-         pari a € 20,00  : non è dovuto nessun acconto;

-         da € 21,00 a € 257,00 , l’acconto va versato in unica soluzione entro l’11° mese dell’esercizio;

-         da € 258,00, l’acconto va versato in due soluzioni:

  • la prima rata, pari al 40%, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dell’anno precedente;
  • la seconda rata, pari al 60%, nell’undicesimo mese dell’esercizio.

L’ammontare dell’acconto va arrotondato al centesimo di euro.

ACCONTO IRAP

  1. 1.     Persone Fisiche e Società di persone

L’acconto dell’Irap è dovuto nella misura del 99%, a condizione che l’importo su cui commisurare l’acconto  (IR22)  sia pari o superiore a € 52,00.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato in 2 rate:

-         la prima, pari al 40%, entro il termine per il versamento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

-         la  seconda, pari al residuo, entro il  30 novembre 2012 .

Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012.

  1. 2.     Soggetti Ires

Per i soggetti Ires, l’acconto è dovuto nella misura del 100%, se l’importo su cui commisurare l’acconto  (IR22) è pari o superiore a € 21,00.  Se l’importo su cui commisurare l’acconto non è superiore a € 20,00 l’acconto non è dovuto.

L’acconto è da versare in 2 rate:

-         la prima , pari al 40%, entro il termine per il versamento dell’imposta a saldo della dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

-         la seconda, pari al residuo, nel corso dell’11° mese del periodo d’imposta di competenza.

Se l’importo del 1° acconto non è superiore a € 103,00, il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2012.

Nella determinazione dell’acconto Irpef ed Ires l’imposta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute subite sugli interessi e frutti dei titoli, scomputate nel modello Unico 2012.

LA RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

METODO STORICO

Il calcolo dell’acconto con il metodo storico comporta l’obbligo di rideterminazione degli acconti nei seguenti casi:

  • possesso di immobili storici;
  • la concessione di beni in godimento all’imprenditore/ soci o familiari;
  • società di comodo;
  • esercizio di attività di distributore di carburanti.
  1. 1.     Immobili di interesse storico artistico

Il decreto semplificazioni fiscali ha abrogato la disposizione che prevedeva per gli immobili di interesse storico artistico locati, la determinazione del reddito sulla base della tariffa d'estimo minore applicata alle abitazioni site nella medesima zona censuaria.

Per effetto di specifica previsione normativa, tale disposizione che entra in vigore dal 2012, ha però effetto sugli acconti.

Sono tenuti , in ogni caso, a ricalcolare gli acconti le società e gli enti non commerciali possessori degli immobili.

Le persone fisiche, devono procedere al ricalcolo solo quando detti immobili sono stati concessi in locazione. Infatti qualora siano utilizzati direttamente sono esenti da irpef in quanto soggetti ad IMU.

Il reddito deve essere così rideterminato :

  • per  gli immobili non locati : il reddito imponibile è costituito dalla rendita catastale effettiva, rivalutata del 5% ridotta del 50%; non è applicabile la maggiorazione di 1/3 se a disposizione;
  • per gli immobili locati: il reddito imponibile è determinato dal canone di locazione, ridotto del 35%, ovvero dalla rendita catastale rivalutata , se superiore.

Il reddito complessivo del periodo d'imposta 2011 va quindi:

  • diminuito del reddito calcolato secondo le regole in vigore nel 2011;
  • aumentato del reddito dei fabbricati storico artistici come sopra determinato.

In questo caso è possibile effettuare il pagamento della maggiore imposta dovuta sul primo acconto per effetto del ricalcolo entro il 30 novembre 2012, senza applicazione delle sanzioni, con il pagamento dei soli interessi di dilazione nella misura del 4% annuo.

E' sempre possibile applicare il metodo previsionale nel caso in cui la situazione sia variata nel 2012.

  1. 2.     Presenza di beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore

Se il corrispettivo annuo corrisposto dal socio/imprenditore/familiare, è inferiore al valore di mercato, la differenza tra :

  • valore di mercato
  • prezzo corrisposto

costituisce un reddito diverso di cui tener conto nella determinazione dell'acconto.

In capo al concedente i costi inerenti al bene concesso in godimento diventano indeducibili.

Si rende necessario quindi rideterminare l'acconto:

in capo all'impresa concedente ( società o ditta individuale) tenendo

  • conto dei costi divenuti indeducibili;
  • in capo all'utilizzatore persona fisica, per il quale si configura un reddito diverso

Se il primo acconto non è stato ricalcolato per tener conto della situazione di cui sopra, è concesso ricalcolare la prima rata e versare la differenza, entro il 30 novembre, con l'applicazione dei soli interessi del 4% annuo, senza applicazione delle sanzioni.

Se nel 2012, il socio/familiare non fruisce più del godimento dei beni ovvero, se nel 2012 il corrispettivo corrisposto per il godimento di tali beni è in linea con il valore di mercato, è possibile calcolare l'acconto con il metodo previsionale, senza tenere conto dei costi indeducibili per il concedente ovvero del reddito diverso in capo all'utilizzatore.

  1. 3.     Società di comodo

Nella determinazione dell’acconto per il 2012 è necessario tenere anche conto della nuova presunzione di operatività delle società che, per tre periodi d’imposta hanno dichiarato una perdita fiscale ovvero, che per due periodi d’imposta hanno dichiarato una perdita fiscale e nel terzo, hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo.

Per le società di capitali si dovrà ricalcolare l’Ires 2011 dichiarando un reddito non inferiore a quello minimo ed applicando l’aliquota Ires del 38%, mentre per le società di persone il reddito minimo si riflette sulla situazione dei soci.

Il reddito minimo deve essere considerato anche ai fini Irap.

Le società che nei periodi d’imposta 2009/2011 dichiarano una perdita fiscale , sono considerate di comodo per l’anno 2012, salvo eventuali cause di disapplicazione.

Devono rideterminare l’acconto 2012 le società che, nel periodo 2008, 2009, 2010, erano in perdita fiscale.

Queste società, devono quantificare il reddito 2011, come se in detto esercizio fossero state di comodo.

Se, in un periodo di detto triennio o del triennio successivo, si è verificata una delle cause di disapplicazione previste dal Provvedimento n. 2012/87956 del 11 giugno 2012, non è necessario il ricalcolo dell’acconto per il 2012.

Prima di calcolare gli acconti è necessario procedere nel modo seguente:

verificare la sussistenza di un causa di disapplicazione prevista dal

  • provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 nel triennio 2009-2011
    • In caso positivo
      • non si ricalcola l’acconto per il 2012
    • In caso negativo
      • occorre appurare se detta causa si è verificata nel 2008.

Se nel 2008 si è verificata una causa di disapplicazione,  non è necessario ricalcolare l’acconto 2012.

Le cause di disapplicazione di  cui al provvedimento del 11 guigno 2012 consentono la disapplicazione solo se si sono verificate nel periodo posto a base del test sulle perdite mentre non valgono per il periodo di imposta oggetto di verifica.

Dopo questa primo test sull’esistenza delle cause di disapplicazione, occorre verificare la situazione dell’anno 2012 ( anno in cui si diventa di comodo).

Per il 2012 occorre verificare la sussistenza di eventuali cause di esclusione indicate nell’art. 30 della legge 724/1994.

In presenza di una causa di esclusione nell’anno 2012 o nell’anno 2011 l’acconto non viene ricalcolato.

  1. 4.     Distributori di carburante

Le imprese che esercitano l'attività di distributore di carburante godono di una deduzione forfetaria dal reddito di impresa  calcolata sui ricavi. Detta deduzione è stata prorogata anche per il 2011 tuttavia, nel  calcolo degli acconti 2012, è necessario non tenere conto della deduzione in oggetto.

  1. 5.     Contribuenti minimi

I soggetti che nel 2012 hanno aderito al regime dei “minimi” , applicando il metodo storico, versano l'acconto , senza tenere conto delle agevolazioni previste dal nuovo regime.

Tuttavia è consentito adottare il metodo previsionale di determinazione dell'acconto ai soggetti che nel 2011 :

  • adottavano il vecchio regime dei minimi;
  • il regime ordinario;

e sono passati, dal 2012, nel nuovo regime dei minimi.

In particolare coloro che hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito nel 2011 e che dal 2012 aderiscono al regime dei minimi:

  • non verseranno alcun acconto di imposta sostitutiva mancando la base di commisurazione di tale imposta;
  • possono versare l’acconto irpef facendo ricorso al metodo previsionale. 

I soggetti che nel 2011 fruivano del vecchio regime dei minimi e dal  2012 sono passati al regime contabile agevolato ( ex minimi), verseranno l'acconto 2012 sulla base dell'imposta  sostitutiva dovuta per il 2011.

I soggetti minimi che hanno anche altri redditi soggetti a tassazione ordinaria sono tenuti anche al pagamento dell'acconto Irpef.

Anche l’acconto dell’imposta sostitutiva fruisce della riduzione di 3 punti passando dal 99% al 96% .

La riduzione al 96% si applica alla seconda o unica rata di acconto.

Per calcolare la seconda rata, si dovrà determinare l’acconto dovuto applicando la percentuale del 96%, a cui va detratto l’importo versato quale prima rata.

E' utile ricordare che i contribuenti minimi  ed ex minimi sono esonerati dal pagamento dell'Irap, perciò non si rende dovuto l'acconto.

METODO PREVISIONALE

Il calcolo degli acconti con il metodo previsionale presuppone il conseguimento di un reddito e quindi di imposte inferiori a quelle determinate nel modello Unico 2012. 

Ai fini del computo dell'acconto è necessario tenere in considerazione:

  • le nuove regole per la determinazione del reddito degli immobili di interesse storico;
  • la presenza di beni concessi in godimento a soci/familiari;
  • le regole per le società in perdita sistematica e di comodo;
  • per gli esercenti attività di vendita di carburanti , l'assenza della deduzione forfetaria.

che comportano un maggior versamento di imposte.

Incidono invece favorevolmente nel calcolo dell'acconto :

  • la deducibilità integrale dal reddito di impresa dell'Irap versata nel 2012 per il costo del personale dipendente ed assimilato ( fino al 2011 la deducibilità era limitata al 10% dell'irap versata);

l'esclusione da Irpef dei redditi dei fabbricati non locati , in quanto

  • assoggettati ad IMU;
  • l'opzione per l'applicazione della cedolare secca al reddito derivante dalla locazione di fabbricati abitativi;  il reddito fondiario soggetto a cedolare è escluso da Irpef.

Questo metodo è più rischioso rispetto a quello basato sui dati storici ed in caso di errore si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.

 

CEDOLARE SECCA

Il reddito derivante dalla locazione di fabbricati abitativi può, dietro opzione, essere assoggettato a “cedolare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone fisiche.

Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad irpef.

Se l'opzione per la cedolare secca è avvenuta con decorrenza dal 01.01.2012, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef tutto il reddito fondiario di tale fabbricato.

Se invece la cedolare secca è applicabile solo per una parte dell'anno, sarà possibile escludere dal calcolo dell'acconto Irpef  solo il reddito fondiario 2011 corrispondente a detta parte d'anno .

Per chiarire meglio, proponiamo il seguente esempio:

Il Sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abitativo a partire dal 1.08.2010. Il canone annuo è pari a 4.800. Nel 2011 il sig. Rossi non ha effettuato l' opzione per la cedolare secca.

In data 1.8.2012 il Sig Rossi ha optato per l'applicazione della cedolare secca.

Nel calcolo dell'acconto 2012 applicando il metodo previsionale il Sig. Rossi escluderà dalla base imponibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2011 al 31.12.2011.

( 4.800 – 720 per detrazione15%)= 4080

 4080 : 12x 5 ) = 1.700

Calcolerà perciò l'acconto Irpef su un imponibile pari a € 2.380 ( 4080 – 1700)

Non verserà l'acconto della cedolare secca.

Nel caso in cui l'anno di prima applicazione della cedolare secca sia anche il primo anno di possesso dell'immobile, l'acconto non è dovuto.

In caso di revoca della cedolare secca, è possibile determinare l'acconto dovuto per il periodo d'imposta di uscita dalla cedolare con il metodo previsionale.

L'acconto 2012 è stabilito in misura pari al 95%.

Tuttavia il DPCM 21.11.2011 ha previsto una riduzione di 3 punti a valere sul  versamento della seconda rata.

L'acconto della cedolare secca  va versato in unica soluzione o in due rate, seguendo le medesime regole stabilite per l'acconto irpef.

Se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera € 51,65, l'acconto non è dovuto.

Se l'acconto è:

  • inferiore a 257,52, si versa in unica soluzione entro il 30 novembre 2012;
  • pari o superiore a 257,52 si versa in due rate di cui :

◦          la prima rata calcolata nella misura del 40% del 95%;

◦          la seconda calcolata per differenza, tra il 92% e quanto versato quale prima rata.

Per verificare se il versamento dell'acconto debba essere effettuato in una o due soluzioni si applica la percentuale ridotta del 92%.

IMMOBILI ASSOGGETTATI AD IMU

A decorre dal 2012, gli immobili posseduti dalle persone fisiche , non locati, sono esclusi da irpef in quanto, l'IMU sostituisce anche detta imposta.

I possessori di immobili non concessi in locazione possono quindi calcolare l'acconto irpef avvalendosi del metodo previsionale escludendo detti immobili.

ACCONTO SOCI SRL CHE HANNO DETERMINATO IL REDDITO PER TRASPARENZA.

E’ necessario operare un distinguo a seconda del periodo d’imposta in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza.

  1. 1.     Il socio intende optare per la trasparenza per il periodo 2012-2013-2014. Il 2012 è il primo anno di validità della trasparenza.

Per il socio di una srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2012, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2012, l'acconto IRPEF 2012, se calcolato con il metodo previsionale, deve tener conto dell'opzione per la trasparenza.

  1. 2.     Il socio ha optato per la trasparenza , ma non è il primo periodo di opzione. Esempio  opzione per il periodo 2010-2012 ovvero 2011 – 2013. Trattasi di annualità successive alla prima.

L'acconto IRPEF 2012 va calcolato, con il metodo storico, ovvero previsionale tenendo conto dell'effetto della trasparenza.

La medesima regola si applica qualora la società, alla scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare il regime di trasparenza per un ulteriore triennio. Ad esempio, una srl ha optato per la trasparenza dal 2008 per il triennio 2008 – 2010 e che al 31.12.2011 ha rinnovato l’opzione per il triennio 2011 – 2013.

  1. 3.     Il socio ha optato per la trasparenza per un triennio  terminato il 31 dicembre 2011 e non intende rinnovare l’opzione entro il 31.12.2012.

L’acconto IRPEF 2012 va calcolato sulla base dell’imposta 2011 “rideterminata” senza considerare il reddito imputato per trasparenza.

  1. 4.     Periodo d’imposta in cui si è verificata una causa di decadenza dal regime di trasparenza.

Per il socio di una srl per la quale si è verificato un evento che determina la decadenza dal regime di trasparenza dal 2012, l’acconto IRPEF 2012 può essere rideterminato non tenendo conto del reddito che gli è stato imputato per trasparenza.

 

ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI

In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza entro il 31.12.2012 gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata.

  1. 1.     Primo anno di validità dell'opzione

La srl che intende optare per il regime di trasparenza dal 2012, mediante invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 31.12.2012   calcola l'acconto IRES 2012 con il metodo storico o previsionale, senza tener conto del regime di trasparenza.

L’acconto così determinato viene poi imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.

I soci, dal canto loro, scomputano gli acconti a loro attribuiti dall'IRPEF dovuta nel mod. UNICO 2013 PF sul reddito 2012 ad essi imputato per trasparenza dalla srl.

  1. 2.     Anni successivi di validità dell'opzione

La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2010 – 2012 ovvero per il triennio 2011– 2013 non deve versare alcun acconto IRES per il 2012. Infatti per il 2012 non sarà dovuta Ires.

La medesima regola si applica qualora la società, alla scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare il regime di trasparenza per un ulteriore triennio. E’ il caso, ad esempio, della srl che ha optato per la trasparenza dal 2008 per il triennio 2008 – 2010 e che al 31.12.2011 ha rinnovato l’opzione per

il triennio 2011 – 2013.

Con riguardo alla srl che ha optato per la trasparenza per il triennio 2009 – 2011 e che entro il 31.12.2012 intende rinnovare l’opzione per il triennio 2012 – 2014 è opportuno che la stessa richieda a ciascun socio, prima del termine di versamento degli acconti, la comunicazione a mezzo raccomandata, di voler rinnovare l’opzione. Per il rinnovo è infatti necessaria l’adesione di tutti i soci.

In mancanza di tale adesione “preventiva” è opportuno che la società provveda a versare l’acconto IRES, infatti, qualora al 31.12.2012 l’opzione non possa essere rinnovata a causa della mancata adesione di uno dei soci, risulterà omesso il versamento degli acconti IRES, da sanare necessariamente con il ravvedimento operoso.

  1. 3.     Primo periodo successivo alla scadenza del triennio

La srl che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2009 – 2011 e che, entro il 31.12.2012, non intende rinnovare l’opzione per il triennio 2012 – 2014, è tenuta a versare l’acconto IRES 2012 calcolato sulla base dell’IRES 2011 che si sarebbe determinata senza considerare l’opzione.

  1. 4.     Periodo di decadenza dal regime

La srl per la quale si è verificato un evento che comporta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2012 è tenuta al versamento dell’acconto IRES 2012 calcolato sull'imposta 2011 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il mancato o insufficiente versamento dell'acconto comporta una sanzione del 30%. E' possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta :

  • dello 0,2% per ogni giorno di ritardo se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza del 30 novembre;
  • del 3% ,se il pagamento avviene a partire dal 15 giorno successivo alla scadenza, ma entro 30 giorni;
  • del 3,75%, se il pagamento è eseguito decorsi 30 giorni dalla scadenza del 30/11 e comunque entro il termine per la presentazione di Unico 2013.

 Sono dovuti anche gli interessi nella misura del 2,5% annuo.

  • Data inserimento: 20.11.12
  • Inserito in:: Redditi
  • Notizia n.: 828