15/03/2012: siglato fra le parti sociale dell’artigianato Veneto, l’accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo Stato Regioni per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori

L’accordo sottoscritto il 15/03/2012, fra le associazioni datoriali (Confartigianato, Casartigiani, Cna) e le rappresentanze sindacali (CISL, UIL, CGIL), tiene in considerazione quanto previsto dell’accordo Stato/Regioni in materia di formazione dei lavoratori, del 21/12/2011.

Vale la pena di evidenziare che l’accordo Stato/Regioni per la formazione dei lavoratori, del 21/12/2011, nella premessa riporta quanto segue:

“ In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12, del Dlgs. N. 81/2008, i corsi di formazioni per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.lgs 10/09/2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs 81/2008, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro 15 giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione”

I contenuti rilevanti dell’accordo del 15/03/2012, fra le parti sociali

Ruolo del COBIS (Comitato paritetico Bilaterale Regionale) in relazione al D.lgs 81/2008 e sue modifiche e integrazioni

Il COBIS è l’unico organismo dell’artigianato non edile in Veneto riconosciuto dalle parti firmatarie dell’accordo (Confartigianato, Casartigiani, Cna, Cisl, Uil, Cgil) ad assolvere ai compiti attribuiti dalle normative di legge e di contratto agli organismi paritetici. Le parti firmatarie, nel confermare i compiti attribuiti al COBIS,  hanno inteso disciplinare le funzioni ad esso attribuite in merito alla collaborazione in materia di formazione sulla sicurezza per i lavoratori, sulla base dell’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011. In particolare:

a) la richiesta di collaborazione sarà formulata dalle imprese ed indirizzata esclusivamente al Comitato Paritetico Bilaterale Regionale con sede a Marghera Venezia – via F.lli Bandiera. Nel file allegato il modulo per la richiesta di collaborazione.

b) il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale espleterà la collaborazione inviando una lettera attraverso la quale le imprese vengono messe a conoscenza delle norme che regolano la formazione, ivi compreso l’obbligo di consultazione del RLST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

Consultazione del RLST

In attesa della implementazione di una specifica procedura via web, le parti firmatari dell’accordo, hanno convenuto che la consultazione degli RLST competenti per territorio sarà attivata da parte delle imprese, anche tramite lo sportello territoriale cui l’impresa conferisce mandato, con le seguenti modalità:

mail da indirizzare al RLST interessato e contestuale invio di fax o mail presso l’associazione della sicurezza (presso cui l’RLST risulta in forza).

Per l’invio di tali comunicazioni faranno fede i dati degli RLST segnalati nel sito del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale (www.cobis.it).

Nei file allegati i moduli per la richiesta di consultazione (richiesta dall’azienda o tramite lo sportello territoriale).

Per la provincia di Vicenza gli RLST sono tre e, ad ognuno di essi, corrisponde un territorio (vedere i comuni di seguito riportati, cui fanno riferimento).

Gli RLST della provincia di Vicenza

 

Area di attività

Referente – telefono – mail

Associazione della sicurezza di appartenenza

Basso Vicentino

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Brendola, Campiglia dei Berici, Castegnero, Chiampo, Crespadoro, Fambellara, Grancona, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Nanto, Nogarole Vicentino, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, San Germano dei Berici, San Pietro Mussolino, Sarego, Sossano, Vicenza, Villaga, Zermeghedo, Zovencedo

Loris Citton

cell. 3357198337

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F.R.T.S.A.V.

Via Piave 7

30172 Mestre VE

fax 041 982596

Vicentino occidentale

Arsiero, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvene, Carrè, Castelgomberto, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Fara Vicentino, Gambugliano, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Recoaro Terme, Salcedo, San Vito di Leguzzano Santorso, Sarcedo, Schio, Sovizzo, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo D’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano

Adriana Carotti

cell. 348 1501364

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Art - Al Lavoro Sicuri

Via Peschiera 5

30174 Mestre VE

tel. 041 5497811 - 999 – 918

fax 041 5497917

Vicentino orientale

Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Camisano Vicentino, Campolongo sul Brenta, Cartigliano, Cassola, Cismon del Grappa, Conco, Dueville, Enego, Foza, Gallio, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Mussolente, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Roana, Romano D’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, San Nazario, Sandrigo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta Torri di Quartesolo, Valastagna

Flavio Mellini

cell. 348 1562650

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Associazione Regionale Per La Sicurezza

Via Bembo 2

30172 Mestre VE

fax 041 5315219

 

Il percorso formativo per i lavoratori delle imprese artigiane e PMI del Veneto (esclusa l’edilizia)

Le parti sociali firmatarie dell’accordo ritengono che la formazione dei lavoratori, in materia di sicurezza sul lavoro,  derivante dall’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, sia elemento imprescindibile nell’azione atta a migliorare lo standard in materia di sicurezza. Inoltre le parti sociali, si danno atto che la contrattazione regionale di categoria ha già normato in alcuni settori con specifiche discipline l’attività formativa generale e/o specifica. In tal senso, in applicazione a quanto previsto dall’accordo Stato/regioni le parti interessate produrranno i necessari adeguamenti a quanto già normato.

In particolari i settori che sono già stati normati con la contrattazione regionale sono:

meccanica, installatori di impianti, autoriparatori, orafi, odontotecnici, trasporto, ediliza, imprese di pulizia.

E’ bene precisare che nell’accordo Stato/Regioni per la formazione dei lavoratori del 21/12/2011, viene precisato che “….I contenuti e la durata (della formazione) sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. …”

Le parti firmatarie dell’accordo hanno quindi convenuto sul piano formativo riportato di seguito, che si basa sulla formazione generale e quella specifica in materia di sicurezza rivolta ai dipendenti delle imprese artigiane e PMI del Veneto di tutti i settori (esclusa edilizia), privi di disciplina contrattuale regionale.

Formazione generale

L’intervento formativo, pari a 4 ore, basato sulla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro assieme alla descrizione del sistema bilaterale per la sicurezza dell’artigianato veneto si articolerà sulle seguenti materie:

“il sistema bilaterale artigiano espressione delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano regionale, interventi in materia di sicurezza del lavoro, concetti di rischio; danno; prevenzione, protezione; organizzazione delle prevenzione aziendale, diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo ed assistenza”.

Si evidenzia che in data 29/03/2012, le parti sociali (Confartigianato, Casartigiani, Cna, UILM UIL, FIM CISL), hanno convenuto, sulla base della contrattazione regionale già in essere alla data della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell’accordo Stato/Regioni sulla formazione dei lavoratori, del 21/12/2011, che per i settori meccanica, installatori di impianti, autoriparatori, orafi, odontotecnici, la formazione generale sarà di tre ore (e non di quattro ore, come per tutti gli altri settori).

Viene inoltre precisato nell’accordo che due ore delle quattro (tre ore, per settori sopra evidenziati) dovranno essere svolte da docenti di espressione delle parti sociali il cui nominativo sarà contenuto nella lista accreditata dal Comitato Paritetico Bilaterale Regionale. Una delle due ore dovrà riguardare il sistema bilaterale artigiano.

Formazione specifica

L’accordo fra le parti sociali conferma che la formazione specifica peri lavoratori, avrà una durata di 4, 8 o 12 ore in funzione del settore e della classe di rischio come stabilito dall’accordo Stato/Regioni. Inoltre le parti sociali, hanno convenuto che le caratteristiche produttive delle imprese, sono, con riferimento ai singoli settori, in larga parte omogenee. Di conseguenza è stato deciso di progettare, per le lavorazioni artigiane, una formazione specifica, definita a livello regionale dalle parti sociali. Sostanzialmente verrà “standardizzata” la formazione specifica, in funzione dell’attività svolta nei singoli settori, fermo restando il tenere in considerazioni i rischi evidenziati nell’accordo Stato/Regione del 21/12/2011.

Le parti sociali hanno tenuto in considerazione anche i casi in cui nel documento di valutazione dei rischi (DVR) effettuato dal datore di lavoro, emergano rischi particolari e non consueti, rispetto a quelli che verranno individuati per il settore di appartenenza. In tal senso il datore di lavoro dovrà programmare l’eventuale formazione aggiuntiva a quella prevista nella formazione specifica” definita a livello regionale, nell’ottica di formare in maniera puntuale, il lavoratore, sui rischi particolari e non consueti.

Per la definizione dei piani formativi relativi alla formazione specifica, verrà costituito un gruppo di lavoro di esperti indicati dalle parti sociali. Tali piani formativi costituiranno per le imprese, lo standard formativo  di riferimento in materia sicurezza per i lavoratori. 

La formazione partecipata

Per “formazione partecipata” si intende quella gestita e svolta, come soggetto organizzatore, dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto. L’erogazione della formazione da parte di queste strutture sarà basata su un rapporto di collaborazione tra le parti sociali.

Gli obblighi di collaborazione nei confronti del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale si intendono assolti attraverso l’invio a Cobis della stessa comunicazione dell’avvio dell’attività corsuale indirizzata all’Ebav. Mediante la medesima comunicazione, inviata agli RLST della provincia, in cui vengono erogati i corsi, sin intendono assolti anche gli obblighi di consultazione degli RLST stessi.

Le imprese che adempiono agli obblighi formativi dei lavoratori dipendenti, avvalendosi della “formazione partecipata”, possono richiedere la prestazione EBAV. Per usufruire di tale prestazione, le imprese, dovranno essere in regola con i versamenti all’EBAV, secondo quanto previsto dall’accordo interconfederale regionale in materia di regolarità contributiva.

A cura delle organizzazioni sindacali sarà attuato un monitoraggio della attività formative realizzate dai centri di formazione di cui sopra. Il monitoraggio sarà predisposto d’intesa con i centri formativi.

Gli enti formativi sono tenuti ad informare le organizzazione sindacali regionali 10 giorni prima dell’attivazione del corso attraverso l’invio del relativo calendario contenente l’indicazione delle ore di impegno di docenti espressi dalle medesime organizzazioni sindacali. Almeno 3 giorni prima dell’avvio del corso le organizzazioni sindacali regionali sono tenute ad indicare congiuntamente il nominativo dei docenti e del/i soggetti che operano il monitoraggio. Nel caso non vi sia alcuna segnalazione congiunta da parte delle organizzazioni sindacali regionali ovvero una indicazione parziale, il centro formativo avvierà comunque l’attività formativa e sarà comunque considerata “formazione partecipata”.

La struttura formativa di riferimento per la Confartigianato di Vicenza è il CESAR srl (tel. 0444 960100 – mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.). Il Cesar srl è una struttura regolarmente accreditata dalla Regione del Veneto.

La formazione non partecipata

L’attività formativa viene definita “non partecipata” quando non viene effettuata, come soggetto organizzatore, dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto.

L’impresa che attua la formazione “non partecipata” dovrà:

- espletare gli adempimenti nei confronti del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale;

- effettuare la consultazione dell’RLST

- applicare nella gestione dei corsi il programma formativo definito nell’accordo fra le parti sociali (vedere sopra ai titoli “formazione generale e formazione specifica”).

- prevedere che due ore delle quattro della formazione generale (tre ore per i settori meccanica, installatori di impianti, autoriparatori, orafi, odontotecnici) vengano svolte da docenti espressioni delle parti sociali.

Organizzazione dei corsi di formazione

Fermo restando quanto previsto dall’accordo Stato/Regioni sulla formazione sulla sicurezza ai lavoratori del 21/12/2011, ogni corso dovrà prevedere:

- un responsabile del progetto formativo

- i nominativi dei docenti

- il numero massimo di partecipanti non potrà essere superiore alle 30 unità

- registro presenza dei partecipanti

- declinazione dei contenuti che tenga presente le differenze di genere, di età, provenienza, lingua, nonché quelli connessi (per la parte specifica) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro

In presenza di lavoratori stranieri dovrà essere realizzata una verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana e potranno essere previste modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione attraverso la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore oppure, se del caso, attivati corsia sostegno.

Attestato di frequenza

Fermo quanto stabilito dall’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011, il COBIS predisporrà facsimile di attestato che le strutture formative, promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, Cna, Casartigiani) consegneranno ai lavoratori che partecipano ai propri corsi.

Campo di applicazione dell’accordo interconfederale regionale del 15/03/2012

L’accordo si applica ai dipendenti delle imprese, artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o regionali di lavoro.

Disposizioni normative di riferimento

Decreto legislativo 10/09/2003 n. 276 – art. 2, comma 1, lettera h)- definizioni

h) "enti bilaterali": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 – art. 2, comma 1, lettera ee) - definizioni

ee) "organismi paritetici": organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento

Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81 – art. 2, comma 12 – formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori